Statuto Nazionale

STATUTO NAZIONALE FIDAPA BPW ITALY

Titolo I

COSTITUZIONE E SEDE

Art.1

Visto l’Art.18 della Costituzione della Repubblica, è costituita in Italia l’Associazione denominata FIDAPA – BPW Italy (Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari) aderente alla I.F.B.P.W. (International Federation of Business and Professional Women).
L’Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, formulato ai sensi dell’art.36 del Codice Civile.

Art.2

La sua sede legale è in Roma presso l’Ufficio di Presidenza Nazionale, l’indirizzo potrà variare nell’ambito dello stesso comune e trasferirsi presso quello indicato dalla Presidente Nazionale su delibera del Comitato di Presidenza Nazionale, senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

In ogni comune d’Italia può essere costituita una Sezione della FIDAPA BPW Italy quando vi siano almeno 15 Socie residenti o domiciliate nello stesso Comune o in Comuni limitrofi, ove non sia presente una Sezione.
Il domicilio o la residenza devono essere provati mediante la documentazione di rito.

Nei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, possono essere costituite più Sezioni.
Le Sezioni della FIDAPA BPW Italy sono raggruppate in Distretti.
Le Socie residenti o domiciliate in Comuni ove non sia costituita una Sezione, sono temporaneamente iscritte nella Sezione territorialmente più vicina ove possono optare di rimanere.

Titolo II
SCOPI E FINALITA.
Art.3
La FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione e di opinioni politiche. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.
Per raggiungere tale scopo si propone i seguenti obiettivi:
a) Valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne; b) incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;
c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni Nazionali, europee ed internazionali;
d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell’ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità;
e) favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le

persone di tutto il mondo.
Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali, assicurano la più ampia partecipazione delle loro iscritte alla vita associativa e conformano la loro azione ai principi della BPW International.

Titolo III
LE SOCIE
Art.4
Possono essere Socie della Federazione, nella percentuale di almeno 75 %, le donne italiane, in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o universitario, che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Possono, inoltre, essere socie della Federazione, nella misura massima del 25%, le donne italiane che, pur non svolgendo alcuna attività lavorativa né avendola svolta, abbiano titolo di studio di scuola media superiore, cultura, capacità o idoneità che consentirebbero lo svolgimento delle attività indicate nel comma precedente; tale idoneità può essere desunta da concrete attività, documentalmente dimostrate, svolte nella vita sociale, associativa o di volontariato, tanto da potersi dedurre la disponibilità e l’attitudine al raggiungimento dei fini della Federazione, di cui all’art.3.

Anche le donne di nazionalità non italiana possono essere Socie, purché residenti nel territorio nazionale ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.
Le Socie possono essere raggruppate in seno alla FIDAPA BPW Italy, secondo le particolari attività svolte, in gruppi professionali a carattere locale e nazionale.

Art.5

Le Socie che diano alla Federazione un eccellente contributo di attività in ordine ai fini che le sono propri possono essere nominate Socie Onorarie, su proposta della Sezione di appartenenza assunta a maggioranza assoluta (50%+1) delle Socie iscritte e per delibera del Consiglio nazionale; le Socie Onorarie hanno tutti i diritti ed i doveri delle Socie effettive.

Art.6

L’ammissione a Socia della Federazione viene deliberata dal Comitato di Presidenza della Sezione, a seguito di richiesta avanzata per iscritto da almeno due Socie della Sezione, dopo attento riscontro del possesso dei requisiti di cui all’art.4; la delibera viene annotata sui libri sociali e precisamente sul Registro dei verbali e sul Registro delle Socie e dalla data di tale delibera decorre l’anzianità della Socia.

La Socia che trasferisce la propria residenza e/o il proprio domicilio può entrare a far parte della Sezione della città dove stabilisce la sua residenza e/o il proprio domicilio, senza bisogno di nuova domanda di iscrizione.
Ogni Socia è tenuta a versare annualmente alla Sezione entro il 31 dicembre una quota, nella misura deliberata dall’Assemblea di Sezione; oltre tale termine la Socia è tenuta a versare i diritti di mora .

La Socia può essere espulsa su delibera del Collegio delle Garanti sentito il Comitato di Presidenza Distrettuale competente, per gravi motivi che evidenzino comportamenti ed interessi in contrasto con le finalità della Federazione.

In ogni Sezione le socie in età compresa tra i venti e trentacinque anni possono costituire un gruppo denominato F.I.D.A.P.A. BPW Italy YOUNG all’interno del quale sarà eletta dall’Assemblea di competenza una loro rappresentante per la partecipazione al Consiglio Distrettuale e al Consiglio di Sezione.

La Socia ha diritto di presentare per iscritto alla Sezione di appartenenza, le proprie dimissioni dalla Federazione; è considerata dimissionaria nel caso in cui non sani la morosità entro il 31 marzo con conseguente delibera di decadenza da parte del Comitato di Presidenza di Sezione.

E’ automaticamente considerata dimissionaria la Socia onoraria che, per due anni consecutivi, non abbia partecipato ad alcuna attività di Sezione.
La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili e irripetibili .

Titolo IV
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art.7
Sono organi centrali della Federazione:
a) La Presidente Nazionale
b) Il Comitato di Presidenza Nazionale
c) Il Consiglio Nazionale
d) L’Assemblea Nazionale
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale f) Il Collegio delle Garanti

La Presidente Nazionale
Art.8
La Presidente Nazionale rappresenta la Federazione, ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell’Assemblea Nazionale; in caso di assenza o di impedimento è sostituita dalla Vice Presidente Nazionale cui può conferire delega di firma.
La Presidente Nazionale ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non ha voto deliberativo.
Per la candidatura alla carica di Presidente Nazionale la Socia, oltre il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 ed al successivo articolo 9 comma 2, deve aver svolto la carica di Presidente Distrettuale.

Il Comitato di Presidenza Nazionale (o CPN)
Art.9
Il Comitato di Presidenza Nazionale, che costituisce l’organo esecutivo della Federazione è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in carica due anni e le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica; è composto dalla Presidente Nazionale, dalla Vice Presidente Nazionale, dalla Segretaria Nazionale, dalla Tesoriera Nazionale e dalla immediata Past Presidente Nazionale.
Le componenti del Comitato di Presidenza Nazionale, oltre il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, devono avere svolto significativi incarichi nell’Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, oppure avere o avere avuto l’iscrizione ad un Albo professionale ed essere Socie da almeno sei anni; i requisiti, compresa l’anzianità, devono essere posseduti al momento di presentazione della candidatura e i titoli indicati nel Curriculum devono essere documentati.
Per la candidatura alla carica di Tesoriera Nazionale la Socia deve essere in possesso di specifico titolo di studio e/o professionale nel settore contabile.

Art.10

Il Comitato di Presidenza Nazionale:
a) dirige e coordina l’attività della Federazione in relazione agli scopi statutari e alle delibere dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
b) redige i bilanci della Federazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, e controlla i bilanci dei Distretti e delle Sezioni;
c) ratifica la costituzione di Sezioni;
d) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio Nazionale, con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall’assunzione dei relativi provvedimenti.
Il CPN si riunisce almeno tre volte l’anno o tutte le volte che la Presidente Nazionale lo ritenga opportuno.
La convocazione è fatta dalla Presidente Nazionale con avviso scritto, da inviarsi alle Componenti presso le loro residenze o via e-mail o con PEC; l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione o almeno 5 giorni prima in caso di urgenza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto della Presidente Nazionale.

Il Consiglio Nazionale (o CN)
Art.11
Il Consiglio Nazionale è costituito:
a) dalle componenti del Comitato di Presidenza Nazionale
b) dalle Presidenti Distrettuali.
Il Consiglio Nazionale, le cui Componenti non possono rivestire più di una carica elettiva, si riunisce almeno tre volte l’anno e quando il Comitato di Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio Nazionale:
a) elabora il programma biennale dell’attività della Federazione e collabora con il Comitato di Presidenza Nazionale alla sua realizzazione;
b) nomina le Responsabili Nazionali delle eventuali Commissioni, di cui delinea e approva i programmi;
c) designa le Rappresentanti della Federazione presso gli altri Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, ivi compresi il Comitato di Coordinamento Europeo e gli organismi della Federazione internazionale, e le Delegate a Convegni e Congressi, motivandone la designazione;
d) stabilisce la formazione e l’ambito geografico dei Distretti;
e) delibera sul Regolamento di attuazione dello Statuto, previo parere della Commissione legislazione e salva ratifica dell’Assemblea Nazionale;
f) in caso di comprovata urgenza, esercita, ad eccezione della funzione elettorale e del potere deliberativo sulle modifiche statutarie, tutti i poteri dell’Assemblea Nazionale, con successiva ratifica da adottarsi, da parte di tale organo, alla 1° Assemblea Nazionale utile, e comunque non oltre un anno;
g) delibera sull’accettazione di donazioni, elargizioni ed altre liberalità dirette ed indirette, informandone l’ Assemblea.
La convocazione è fatta dalla Presidente Nazionale con avviso scritto, da inviarsi alle Componenti presso le loro residenze o via e-mail o con PEC; l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza il

termine può essere ridotto a dieci giorni.
L’avviso stesso deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione; questa è valida in prima convocazione quando vi partecipano due terzi delle componenti,in seconda convocazione quando vi partecipa la metà più una.
Le componenti, a maggioranza, determinano in apertura di riunione il sistema di voto da seguirsi per ogni deliberazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto della Presidente Nazionale, salvo che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto nel qual caso la delibera messa al voto si intende respinta.

L’Assemblea Nazionale
Art.12
L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano della Federazione e ne determina l’indirizzo finanziario e di politica associativa, è Presieduta dalla Presidente Nazionale.
L’Assemblea Nazionale è costituita:
a) Dalle componenti del Consiglio Nazionale di cui all’art.11
b) Dalle Past Presidenti Nazionali
c) dalle Presidenti di Sezione
d) dalle Delegate delle Sezioni elette in numero di una ogni trenta Socie o frazioni non inferiori a sedici; le Sezioni con meno di 30 Socie, eleggeranno le loro delegate per qualsiasi frazione di Socie comprese tra 16 e 29.
Nel computo delle delegate si deve tener conto del numero delle Socie effettivamente paganti, agli effetti delle quote dovute alla Federazione, alla data del 31 gennaio dell’anno in corso; la Sezione, nell’ipotesi di mancato versamento delle quote sociali alla Federazione entro il 31 gennaio , non può esprimere il proprio consenso in relazione alle candidature distrettuali e nazionali e perde il diritto all’elettorato attivo, non perdono il diritto all’elettorato passivo le socie delle Sezioni in grado di dimostrare di avere regolarmente versato la quota annuale di Sezione.
L’Assemblea Nazionale è convocata dalla Presidente Nazionale almeno una volta l’anno, e/o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Nazionale, o da un numero di Socie non inferiore ad un quarto delle iscritte.
La convocazione è fatta dalla Presidente Nazionale con avviso scritto, da inviarsi alle Componenti di diritto presso le loro residenze o via e-mail o con PEC; le Presidenti di Sezione convocano l’Assemblea di Sezione per l’elezione delle Delegate.
L’avviso deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per l’ Assemblea; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 15 giorni.
L’avviso deve contenere, oltre l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’Assemblea.
L’Assemblea si considera regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno metà delle aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenti. L’Assemblea delibera: in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle votanti; in seconda convocazione, a maggioranza semplice delle votanti.
Per modificare lo statuto occorrono: in prima convocazione la presenza di almeno i tre quarti delle aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza delle votanti, in seconda convocazione la presenza di almeno la metà più una delle aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza delle votanti .
La partecipazione delle Componenti di diritto può aver luogo anche mediante delega scritta ad altra Socia della Sezione – in regola con il pagamento della quota associativa entro il 31

dicembre – la quale non può avere più di una delega; in caso di impedimento delle Socie delegate dalle Sezioni, partecipano alle votazioni le Socie supplenti.
Le candidature a qualunque carica nazionale devono essere sostenute ed espresse da almeno il 15% delle Sezioni; i requisiti e i titoli – da documentare – devono essere posseduti al momento della presentazione delle candidature e sulla regolarità di esse si esprime la Commissione Legislazione Nazionale.
Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza della metà più una delle aventi diritto al voto e l’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dalle votanti; viene eletta chi ha ottenuto il maggiore numero di voti e in caso di ex equo quelle con maggiore anzianità di appartenenza alla FIDAPA BPW- Italy .
Per tutte le altre deliberazioni l’Assemblea Nazionale sceglie il metodo di votazione.

Art.13

L’Assemblea Nazionale viene convocata per:
a) l’elezione della Presidente Nazionale e delle altre componenti il Comitato di Presidenza Nazionale;
b) l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali
c) l’elezione del Collegio delle Garanti;
d) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Federazione;
e) la determinazione della quota sociale annua di spettanza del Nazionale;
f) l’approvazione delle modifiche statutarie;
g) la ratifica del Regolamento di attuazione dello Statuto;
h) l’approvazione della relazione sul programma del Consiglio Nazionale;
i) la ratifica di provvedimenti assunti dal CN con carattere di urgenza;
l) la decisione su tutte le altre materie che volontariamente vengano sottoposte alla sua approvazione dalla Presidente Nazionale, dal Consiglio Nazionale, o da un numero di Socie non inferiore ad un quarto delle aventi diritto al voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale
Art.14
Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è l’organo di controllo contabile della Federazione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.
E. composto da tre Socie elette dall’Assemblea Nazionale, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica.
Le Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale devono essere Socie da almeno 6 anni ed essere in possesso di uno specifico titolo di studio nel settore contabile .

Il Collegio delle Garanti
Art.15
Il Collegio delle Garanti è l’organo di disciplina della Federazione; interviene, con poteri decisori, nelle situazioni di conflitto e decide sulle sanzioni in materia di ammonizione, sospensione e espulsione.
Il Collegio deve garantire il rispetto delle norme statutarie ed effettua in unica istanza l’interpretazione dello Statuto e del Regolamento.
E’ composto da tre Socie elette dall’Assemblea Nazionale, dura in carica due anni e la

funzione è incompatibile con altre cariche sociali; le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica.
Le Componenti del Collegio delle Garanti devono essere Socie da almeno 6 anni ed essere in possesso di uno specifico titolo di studio (laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche), nonché avere una consolidata esperienza associativa per significativi incarichi svolti in Associazione.

Non possono candidarsi alla carica di Garante le Presidenti in carica, future componenti di diritto dei Comitati di Presidenza .

Organi Distrettuali
Art.16
Sono Organi Distrettuali della Federazione:
a) La Presidente Distrettuale
b) Il Comitato di Presidenza distrettuale
c) Il Consiglio Distrettuale
d) L’Assemblea Distrettuale
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale
La Presidente Distrettuale rappresenta il Distretto, ne ha la firma sociale è di diritto Presidente del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell’Assemblea Distrettuale; in caso di assenza o di impedimento è sostituita dalla Vice Presidente cui può conferire delega di firma.
La Presidente Distrettuale ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non ha voto deliberativo.
La Presidente Distrettuale:
a) coordina il lavoro delle Sezioni e ne promuove gli incontri per trattare e discutere problemi e tematiche di interesse comune;
b) presiede le Assemblee di Sezione per il rinnovo delle cariche sociali; in caso di assenza o impedimento può delegare un’altra componente del Consiglio Distrettuale;
c) riferisce sull’attività del Distretto al Consiglio e all’Assemblea Nazionale.
Per la candidatura alla carica di Presidente Distrettuale la Socia, oltre a possedere i requisiti richiesti dall’art. 4 e dal successivo art. 17 comma 2, deve avere ricoperto la carica di Presidente di Sezione nell’ambito del distretto di appartenenza.

Il Comitato di Presidenza Distrettuale (o CPD)
Art. 17
Il Comitato di Presidenza Distrettuale, che costituisce l’organo esecutivo del Distretto, è eletto dall’Assemblea Distrettuale, dura in carica due anni e le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica; è composto dalla Presidente Distrettuale, dalla Vice Presidente Distrettuale, dalla Segretaria Distrettuale, dalla Tesoriera Distrettuale e dalla immediata Past Presidente Distrettuale.
Le componenti del Comitato di Presidenza Distrettuale, oltre il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, devono avere svolto significativi incarichi nell’Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, oppure avere o avere avuto l’iscrizione ad un Albo professionale ed essere Socie da almeno quattro anni; i requisiti, compresa l’anzianità, devono essere posseduti al momento della presentazione della candidatura e i titoli indicati nel Curriculum devono essere documentati.
Per la candidatura alla carica di Tesoriera Distrettuale la Socia deve essere in possesso di specifico titolo di studio e/o professionale nel settore contabile.

Il Comitato di Presidenza Distrettuale:
a) dirige, coordina e disciplina l’attività del Distretto – in relazione agli scopi statutari e alle delibere dell’Assemblea Distrettuale e del Consiglio Distrettuale;
b) redige i bilanci del Distretto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Distrettuale, e controlla i bilanci delle Sezioni;
c) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio Distrettuale, con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall’assunzione dei relativi provvedimenti.
Il Comitato di Presidenza Distrettuale si riunisce almeno tre volte l’anno o quando la Presidente Distrettuale lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Distrettuale
Art. 18
Il Consiglio Distrettuale è costituito:
a) dal Comitato di Presidenza del Distretto
b) dalle Presidenti delle Sezioni facenti parte del distretto o da una loro delegata
c) da una rappresentante delle Young
Il Consiglio Distrettuale si riunisce almeno tre volte l’anno o quando la Presidente Distrettuale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle componenti del Consiglio stesso; per la validità delle riunioni, per le votazioni e le deliberazioni si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art.11 per il Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Distrettuale:
a) delibera sul programma distrettuale
b) nomina le Rappresentanti regionali in seno alle Consulte femminili ed altri organismi regionali;
c) nomina le Componenti Distrettuali delle eventuali Commissioni Nazionali.
Per le sue attività istituzionali il Distretto riceve annualmente un trasferimento in denaro da parte della Federazione nella misura stabilita dal successivo art. 30 e deve rendicontarne la sua distribuzione ed il suo impiego tramite il Comitato di Presidenza Distrettuale.

L’Assemblea Distrettuale
Art. 19
L’Assemblea Distrettuale è costituita:
a) dalle componenti del Comitato di Presidenza Distrettuale di cui all’art.17; b) dalle Presidenti di Sezione del Distretto;

c) dalle delegate delle Sezioni elette secondo i criteri di cui all’art.12 .
Valgono in tema di convocazione, validità dell’Assemblea, partecipazione e votazione, le prescrizioni dell’art.12 relative all’elezione delle cariche nazionali .
Le candidature a qualunque carica distrettuale devono essere sostenute da almeno il 15% delle Sezioni del Distretto; i requisiti e i titoli indicati nel curriculum, da documentare, devono essere posseduti al momento della presentazione delle candidature e sulla regolarità di esse si esprime la Commissione Legislazione Nazionale.
L’Assemblea Distrettuale viene convocata per l’elezione della Presidente Distrettuale, delle altre componenti il Comitato di Presidenza Distrettuale, del Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale, della rappresentante delle Young e per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo del Distretto .

Il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale
Art. 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale è l’organo di controllo contabile della Federazione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.
E’ composto da tre Socie elette dall’Assemblea Distrettuale, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica.
Le Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale devono essere Socie da almeno 4 anni ed essere in possesso di uno specifico titolo di studio nel settore contabile. Organi locali
Art. 21
Sono organi locali della Federazione:
a) La Presidente di Sezione
b) Il Comitato di Presidenza di Sezione
c) Il Consiglio di Sezione
d) L’Assemblea di Sezione
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione
La Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, ne ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Comitato di Presidenza di Sezione, del Consiglio e dell’Assemblea di Sezione; in caso di assenza o di impedimento è sostituita dalla Vice Presidente, cui può conferire delega di firma.
La Presidente di Sezione ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non ha voto deliberativo.
Per la candidatura alla carica di Presidente di Sezione – ad eccezione delle nuove Sezioni – la Socia deve avere svolto significativi incarichi di Sezione.

Il Comitato di Presidenza di Sezione (o CPS)
Art. 22
Il Comitato di Presidenza di Sezione . che costituisce l’organo esecutivo della Sezione . è eletto dall’Assemblea di Sezione, dura in carica due anni e le sue componenti possono essere rielette nella stessa carica dopo due mandati; è composto dalla Presidente di Sezione, dalla Vice Presidente di Sezione, dalla Segretaria di Sezione, dalla Tesoriera di Sezione e dalla immediata Past Presidente di Sezione.
Nel caso in cui il rinnovo del Comitato di Presidenza di Sezione non coincida con il rinnovo delle cariche nazionali, il mandato si prolunga o si riduce, una sola volta, di un anno per consentire l’allineamento di entrambi i mandati.

Art. 23
Le componenti del Comitato di Presidenza di Sezione devono avere svolto significative attività nell’Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, oppure avere o avere avuto l’iscrizione ad un Albo professionale o essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore ed essere Socie da almeno due anni.

Art. 24
Il Comitato di Presidenza di Sezione
a) dirige e coordina l’attività della Sezione in relazione agli scopi statutari e alle delibere del Comitato di Presidenza Distrettuale e Nazionale;

b) redige il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Sezione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) delibera sull’ammissione delle Socie
d) delibera sulla convocazione dell’Assemblea della Sezione;

e) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio di Sezione, con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall’assunzione dei relativi provvedimenti.
Il Comitato di Presidenza di Sezione si riunisce almeno tre volte l’anno o quando la Presidente di Sezione lo ritenga opportuno.

Il Consiglio di Sezione
Art. 25
Il Consiglio di Sezione è costituito:
a) dalle componenti del Comitato di Presidenza di Sezione di cui all’art.22;
b) dalle Socie Consigliere elette dall’Assemblea di Sezione in numero di almeno 6 – ove possibile in rapporto al numero delle socie – fra le quali il Consiglio sceglie preferibilmente le Referenti delle eventuali Commissioni Nazionali e dei gruppi di lavoro costituiti a livello nazionale;
c) da una rappresentante delle Young .
Il Consiglio di Sezione, le cui componenti non possono rivestire più di una carica elettiva, si riunisce almeno tre volte l’anno o quando il Comitato di Presidenza di Sezione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle componenti.
La convocazione è fatta dalla Presidente di Sezione con avviso scritto, da inviarsi alle Componenti presso le loro residenze o via e-mail o con PEC; l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza il termine può essere ridotto da dieci a 7 giorni.
L’avviso stesso deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione; questa è valida in prima convocazione quando vi partecipano due terzi delle componenti,in seconda convocazione quando vi partecipa la metà più una.
Le componenti, a maggioranza, determinano in apertura di riunione il sistema di voto da seguirsi per ogni deliberazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto della Presidente, salvo che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto nel qual caso la delibera messa al voto si intende respinta.

Art. 26
Il Consiglio di Sezione:
a) elabora il programma biennale dell’attività della Sezione e collabora con il Comitato di Presidenza di Sezione alla sua realizzazione;
b) in caso di comprovata urgenza, esercita, ad eccezione della funzione elettorale, tutti i poteri dell’Assemblea di Sezione, con successiva ratifica da parte di tale organo entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti;
c) delibera sulla eventuale formazione di gruppi di studio;
d) designa le rappresentanti della Sezione presso gli altri Enti o Organizzazioni nell’ambito locale, motivandone la designazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è l’organo di controllo contabile della Sezione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è composto da tre Socie elette dall’Assemblea di Sezione, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; le sue componenti possono essere rielette nella stessa carica dopo due mandati.

L’Assemblea di Sezione
Art. 28
L’Assemblea di Sezione è costituita da tutte le Socie regolarmente iscritte alla Sezione. L’Assemblea di Sezione è convocata almeno una volta all’anno e quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Sezione o da un numero di Socie non inferiore ad un quarto delle iscritte.
La convocazione è fatta dalla Presidente con avviso scritto, da inviarsi alle Socie presso le loro residenze per lettera o via e-mail o con PEC.
L’avviso deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 8 giorni.
L’avviso deve contenere, oltre l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’Assemblea.
Valgono in tema di validità dell’Assemblea, partecipazione e votazione, le disposizioni dell’art.12.

Art. 29
L’Assemblea di Sezione viene convocata per:
a) l’elezione della Presidente di Sezione e delle altre Componenti il Comitato di Presidenza di Sezione, nonché delle Consigliere in numero di almeno a sei, ove possibile in rapporto al numero delle socie;
b) l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;
c) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
d) l’approvazione della relazione sul programma del Consiglio di Sezione;
e) l’adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano demandate dagli organi dirigenti della Federazione;
f) la determinazione delle quote sociali e di rimborso spese per partecipazione a convegni e congressi;
g) la ratifica di provvedimenti assunti dal Consiglio di Sezione con carattere di urgenza h)l’elezione delle delegate alle Assemblee Nazionali e Distrettuali
i) l’elezione della rappresentante al Consiglio di Sezione del gruppo Young.

Titolo V
PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE BILANCI
Il Patrimonio
Art. 30
Il Patrimonio della FIDAPA è costituito:
a) dalle quote sociali: esse sono fissate, per le Sezioni dall’Assemblea di Sezione; dall’Assemblea Nazionale per la Federazione, il 30% dell’intera quota ricevuta dalle Sezioni verrà destinato al Distretto di appartenenza della Sezione stessa, tale contributo fisso potrà essere integrato su richiesta della Presidente Distrettuale in funzione dell’attività effettivamente svolta e secondo criteri definiti in sede regolamentare;

b) dai beni mobili, immobili, valori e da quanto può essere acquisito per donazione o altro titolo;
c) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31
L’amministrazione patrimoniale della Federazione è affidata al Comitato di Presidenza Nazionale.
La consistenza patrimoniale dei Distretti e delle Sezioni è affidata ed amministrata dai rispettivi Comitati di presidenza, sotto il controllo delle Assemblee che si avvalgono dell’opera dei Collegi dei Revisori dei Conti.
L’anno sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno sociale.
Tutti i Comitati di Presidenza uscenti consegnano la documentazione contabile, ai nuovi Comitati entro 30 giorni dall’insediamento degli stessi.
Il rendiconto consuntivo, redatto dai Comitati di Presidenza a livello nazionale, distrettuale e di Sezione, è sottoposto all’approvazione delle rispettive Assemblee entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.
Il bilancio preventivo per ogni esercizio (1° Ottobre – 30 Settembre ) redatto dai Comitati di Presidenza a livello Nazionale , Distrettuale e di Sezione , è sottoposto all’approvazione delle rispettive Assemblee entro il 30 settembre dell’anno in corso.

Art. 32
Ciascuna Sezione darà comunicazione dei propri bilanci, per il relativo controllo, alla Tesoriera Distrettuale che ne informerà il proprio Comitato di Presidenza e la Tesoriera Nazionale.
La Presidente Distrettuale darà parimenti comunicazione del rendiconto del Distretto alla Tesoriera Nazionale e al Comitato di Presidenza di ogni Sezione del proprio Distretto.
Il bilancio nazionale deve essere reso pubblico ogni anno a cura della Tesoriera Nazionale mediante comunicazione integrale a ciascuna Sezione almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Nazionale, dalla quale il bilancio deve essere approvato.

Titolo VI
SANZIONI
Art. 33
La decadenza di cui all’art.6 comma 5 è deliberata dal Comitato di Presidenza di Sezione, comunicata all’interessata e registrata nei Libri sociali.

Le Socie, le componenti degli organi Nazionali, Distrettuali e di Sezione che abbiano mostrato condotta contraria agli ideali e alle finalità della Federazione compiendo atti pregiudizievoli alla stessa, o che abbiano violato le norme del presente Statuto o del Regolamento, sono sottoposte ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione b) sospensione

c) espulsione.
I provvedimenti disciplinari vengono presi in unico grado dal Collegio delle Garanti, dopo avere sentito le parti e il parere non vincolante:
– del CPD se il provvedimento è da prendere nei confronti di una singola Socia, di una componente del Comitato di Presidenza di Sezione nonché dei Revisori dei Conti di Sezione,
– del CPN se il provvedimento è da prendere nei confronti di una delle Componenti del Comitato di Presidenza Distrettuale, anche qualora l’illecito fosse compiuto nella qualità di componente del CN, e dei Revisori dei Conti Distrettuali.
L’Assemblea Nazionale decide in unico grado sentito il parere delle Garanti , se il provvedimento è da prendere nei confronti di una delle componenti del CPN, anche qualora l’illecito fosse compiuto nella qualità di componente del CN, e dei Revisori dei Conti Nazionali .
L’assemblea Nazionale decide in unico grado sentito il parere del CPN se il provvedimento da prendere sia nei confronti di una delle componenti del Collegio delle Garanti.
Il collegio delle Garanti e l’Assemblea, per quanto di loro competenza, decideranno secondo diritto, applicando quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento.
La componenti del Collegio delle Garanti non possono candidarsi per i due anni successivi alla cessazione del loro mandato a qualunque altra carica nazionale o distrettuale.

Art. 34
La Sezione è sciolta dal Comitato di Presidenza Nazionale, previo parere del Comitato di Presidenza Distrettuale, allorché vengano meno i presupposti richiesti dal presente Statuto. In qualunque caso di paralisi dell’attività della Sezione e/o Distretto, dovuta a qualunque causa, ivi comprese la carenza, l’assenza o le dimissioni di più componenti, il CPD per le Sezioni e il CPN per il Distretto, nominano una Commissaria; la Commissaria ha pieni poteri, amministra temporaneamente la Sezione e/o il Distretto e conclude tutte le procedure volte al rinnovo delle cariche sociali – sussistendone i requisiti – entro sei mesi dalla sua nomina.

Titolo VII
RAPPORTI CON LA FONDAZIONE
Art. 35
Cessano tutti i rapporti tra la FIDAPA BPW Italy e la Fondazione FIDAPA .

NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto entra in vigore il 18 maggio 2014 fatta eccezione per le norme degli articoli dal 16 al 19 riguardanti il Distretto che entrano in vigore dal 1 ottobre 2015, pertanto le cariche, elettive e non, andranno a naturale scadenza di mandato; le incompatibilità legate alla carica di componenti del Collegio delle Garanti entrano in vigore a partire dal Collegio delle Garanti in carica dal 1 ottobre 2015.